Art. 89.
(Attribuzioni).

      1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi dell'ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter»;

          b) alla lettera m-bis), le parole: «componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte d'appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altro tribunale tributario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo possono essere applicati presso le corti d'appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5».